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Coronavirus Covid_19 indicazioni

La Regione Veneto ha emanato la circolare COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. La circolare è destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

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Coronavirus Covid_19 misure di contenimento

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Regione Lombardia ATS Insubria ha pubblicato il documento FAQ - AZIENDE E LAVORATORI che riporta le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori tramite le associazioni datoriali operanti nelle provincie di Varese e Como.
l'azienda Sanitaria di Bologna ha pubblicato Misure di contenimento del Covid-19 nei luoghi di lavoro. Aggiornamento del 06.03.2020.

 

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Apprendistato over 29 anni

 IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER GLI “OVER 29”

L’apprendistato per i lavoratori con età superiore ai 29 anni è ormai una realtà consolidata. Vediamo di che cosa si tratta e perché questa forma contrattuale è così conveniente per le aziende. Clicca sul link per l'articolo completo:

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Apprendistato over 29 anni - InfoServiceNovara

Norme Videosorveglianza

Videosorveglianza: obblighi di trasparenza e di informazione
 
In ambito videosorveglianza ciascun interessato deve essere informato in maniera dettagliata, ottemperando al contempo al principio di trasparenza di cui all’art. 12 del Regolamento 2016/679 (GDPR).
 
Nelle linee guida n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB: Linee Guida n. 3/2019) - dedicate alla disciplina del trattamento dei dati attraverso apparecchiature di videoripresa - sono presenti vari chiarimenti tra i quali la proposta di un nuovo cartello per la videosorveglianza.
 
Tenendo conto delle informazioni che devono essere fornite all’interessato, i titolari del trattamento possono seguire un approccio a più livelli per garantire il rispetto del principio di trasparenza. Le informazioni più importanti dovrebbero essere visualizzate sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello).
 
Primo livello, il segnale di avvertimento (ovvero il cartello “Area Videosorvegliata”). Sul cartello devono essere riportate le informazioni più importanti; il Comitato propone un esempio di cartello con:logo stilizzato della telecameraidentità del titolare del trattamento ovvero del suo rappresentante (Art. 27 del GDPR)dati di contatto, ove designato, del Responsabile della Protezione dei Datile finalità del trattamentole basi giuridiche del trattamentoun “accenno” ai diritti dell'interessato.
 
Inoltre, il cartello dovrebbe contenere anche ulteriori importanti informazioni quali, ad esempio: trasmissioni a terzi, in particolare se si trovano al di fuori dell'UE, e il periodo di conservazione; si deve anche fare riferimento al secondo livello più dettagliato di informazioni, dove e come trovarle.
Il cartello deve essere posizionato ad una distanza ragionevole dai luoghi monitorati (approssimativamente all’altezza degli occhi), in modo tale che l’interessato possa facilmente riconoscere l’area videosorvegliata prima che entri nella stessa. Non è necessario specificare l’esatta ubicazione delle apparecchiature di videosorveglianza, a meno che non vi siano dubbi su quali aree siano soggette a monitoraggio; inoltre il contesto della videosorveglianza deve essere chiarito senza ambiguità.
 
Secondo livello. Deve contenere tutte le informazioni complete sul trattamento dei dati, obbligatorie ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
Esse devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all’interessato, ad esempio presso uno sportello informativo, una reception, in cassa ecc., o visualizzate su un poster.
Inoltre deve essere possibile accedere alle informazioni di secondo livello senza entrare nell’area sottoposta a videosorveglianza. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, tramite un link ad un sito Web o qualsiasi altro mezzo appropriato, come un numero di telefono o un QR Code.
 
In Italia il quadro normativo in materia di videosorveglianza è disciplinato da un provvedimento del Garante del 2010 e a seguito del Regolamento Europeo 2016/679 occorre aggiornare la disciplina.
Attendiamo quindi indicazioni del Garante italiano in merito alla videosorveglianza e alla relativa segnaletica da utilizzare, soprattutto alla luce di quanto su esposto e indicato nelle Linee Guida dell’EDPB. 

Corsi ex ISVAP - IVASS su CD

Corsi di aggiornamento professionale online (a distanza su CD) e/o integrazione ISVAP (IVASS) completamente a distanza, online, su CD. I corsi sono conformi agli art. 17, 38 e 42 che definiscono i requisiti specifici della formazione e aggiornamento degli operatori del settore assicurativo, bancario, società finanziarie, ecc. 

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Circolare peronalizzabile per studi e professionisti formazione obbligatoria

Dedicato a studi di consulenza sul lavoro, professionali e commercialisti

Abbiamo pubblicato una circolare informativa sugli obblighi relativi alla formazione sulla sicurezza sul lavoro e sulla redazione del DVR Documento Valutazione dei Rischi.

La circolare è in formato word, liberamente modificabile e personalizzabile con i dati del Vostro studio. Potete liberamente utilizzarla per fornire indicazioi ai Vostri clienti di studio in merito alla formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro e sulla redazione del DVR.

  

La circolare è scaricabile alla pagina "scarica norme e riferimenti", raggiungibile

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Indicazioni operative sicurezza sul lavoro

Qui di seguito le note indicative di massima relative alla sicurezza sul lavoro e gli adempimenti a cui si deve provvedere, aggiornate ad aprile 2014. Nel link a fondo riquadro potrete accedere alla pagine dei download per scaricare il documento completo e, se Vi serve, la lettera in Word (personalizzabile) per i clienti del Vostro studio.

In termini brevi, gli adempimenti obbligatori sulla sicurezza sul lavoro a cui devono attenersi tutte le ditte, sono ripartiti secondo la casistica aziendale. Nello specifico:

  

Aziende che svolgono attività in forma societaria (SAS, SRL, SNC, Cooperativa, ecc.) ANCHE SENZA DIPENDENTI

  

Ditte individuali (artigiani, commercianti, professionisti, studi, ecc.)

ESCLUSIVAMENTE CON DIPENDENTI

 

  • Redazione del DVR, Documento Valutazione dei Rischi, anche con le procedure standardizzate per ditte fino a 10 e 50 dipendenti.
  • Corso di Primo Soccorso
  • Corso Antincendio
  • Formazione ai dipendenti (se presenti) in base alle direttive dell’Accordo Stato Regioni
  • Corso RSPP, responsabile della sicurezza nella figura del Datore di Lavoro (se nominato)
  • Corso RLS, responsabile dei lavoratori per la sicurezza (se nominato)
  •  

Potete scaricare il file con le indicazioni complete e dettagliate nella pagina "scarica norme e riferimenti"

  

CLICCANDO QUI

  

 

In base alle normative vigenti, tutti gli adempimenti sopra indicati possono essere assolti anche con sistemi a distanza, online. Le nostre soluzioni coprono tutte le casistiche e possono essere visualizzate nelle nostra pagina principale

  

 

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Controlli e multe più severe


Novità importanti sulle nuove attività ispettive e aggravio di sanzioni

Il D.L. 23 dicembre 2013, n.145, pubblicato sulla G.U. n.300 del 23 dicembre scorso ed entrato in vigore il 24 dicembre, all’art.14 prevede alcune misure in materia di lavoro al fine di “rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il decreto ha introdotto un rafforzamento dell’attività di vigilanza con l’assunzione di 250 ispettori e tecnici da destinare alle aree del centro-nord del Paese. Questa misura, unitamente alla riorganizzazione del Ministero che consentirà un ulteriore aumento del numero di ispettori sul territorio, permetterà una maggiore incisività degli interventi da parte del personale ispettivo e verrà finanziata con l’aumento delle sanzioni previste per l’uso di manodopera in “nero”, per il mancato rispetto della disciplina in materia di riposi giornalieri e settimanali e delle norme genrali sulla sicurezza sul lavoro (formazione dei lavoratori, piani di sicurezza, valutazione dei rischi, ecc)

Sono state significativamente inasprite le sanzioni sui mancati adempimenti e rafforzate le misure ispettive, volte ad assicurare un efficace coordinamento degli organi di vigilanza degli Istituti previdenziali nonché a potenziare gli organici ispettivi del Ministero del Lavoro. La Direzione generale per l’attività ispettiva è già intervenuta con una prima lettera circolare, la n.22277 del 27 dicembre 2013, per fornire agli uffici periferici le prime indicazioni operative.

Il provvedimento recita testualmente:

“l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Il Decreto ha aumentato del 30% anche gli importi delle somme aggiuntive di cui all’art.14, co.4, lett.c) del D.Lgs. n.81/08, ossia quelle somme da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati per occupazione di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria ovvero per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I nuovi importi da versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono pertanto pari a € 1.950,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro “in nero” e a € 3.250,00 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro (i vecchi importi erano rispettivamente € 1.500,00 e € 2.500,00.

Il D.L. n.145/13 ha letteralmente previsto solo l’aumento delle somme aggiuntive da pagare, lasciando inalterati gli importi previsti dall’art.14, co.5, dello stesso D.Lgs. n.81/08, per la revoca dei provvedimenti di sospensione adottati dal personale ispettivo delle Asl, per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Attualmente, quindi, per violazioni in materia di salute e sicurezza, l’impresa si troverebbe tenuta a pagare oneri aggiuntivi importanti.